Miamgo

Condizioni generali — Commercianti

Versione 3.5 — In vigore dal 10.10.2026

Impronta di integrità (SHA-256) : d9d6f3487e7a683e0044fd826aad9539c57d0db0a15a8a09dd2c5838b88b62b2

Miamgo · pro.miamgo.shop — Versione 3.5 — 13 ottobre 2026

Preambolo

Le presenti condizioni generali commercianti (le «CGV Commercianti») disciplinano il rapporto tra Stéphane Decor, Spalenring 63, 4055 Basilea (che gestisce il servizio «Miamgo», di seguito «Miamgo») e qualsiasi esercizio commerciale partner referenziato sulla Piattaforma (pro.miamgo.shop) (il «Commerciante»). «Miamgo» è un nome commerciale; non designa una società distinta. Le presenti sono completate, se del caso, da una convenzione particolare (in particolare la Convenzione commerciante pilota).

Le Condizioni tariffarie allegate alle presenti ne costituiscono parte integrante. Esse sole contengono gli importi dovuti a titolo dell'art. 5, ad eccezione del prezzo dell'abbonamento, che figura nell'offerta accettata dal Commerciante (art. 5 bis). Le presenti fissano la natura di tali importi e le modalità della loro percezione. In caso di divergenza su un importo, prevalgono le Condizioni tariffarie o, per l'abbonamento, l'offerta accettata.

Art. 1 — Oggetto

Miamgo mette a disposizione del Commerciante una piattaforma di raccolta ordini e di ritiro (click & collect) e un servizio d'incasso. Il Commerciante utilizza questi servizi per proporre e vendere i propri Prodotti ai Clienti. I termini con l'iniziale maiuscola hanno il significato attribuito loro dalle CGV Clienti (art. 3).

Quando le presenti, le Condizioni tariffarie o qualsiasi documento al quale esse rinviano esigono una comunicazione, una notifica, un preavviso, un'accettazione o una rinuncia per iscritto, tale esigenza è soddisfatta con ogni procedimento che permetta di provarne il contenuto mediante un testo, in particolare la posta elettronica indirizzata all'indirizzo comunicato dal destinatario e la visualizzazione nello spazio del Commerciante accompagnata dalla registrazione della sua consultazione. Tale definizione costituisce l'indicazione più precisa riservata dall'art. 16 cpv. 2 CO: le parti convengono espressamente che non vi è luogo a osservare le disposizioni degli art. 13 segg. CO, con riserva delle forme imposte imperativamente dalla legge.

Art. 2 — Natura del rapporto (intermediario e mandatario all'incasso)

Miamgo agisce quale prestatore tecnico e quale mandatario all'incasso del Commerciante (art. 394 segg. CO), in nome e per conto di quest'ultimo. Il contratto di vendita si conclude tra il Commerciante e il Cliente; il Commerciante resta il venditore e il responsabile dei Prodotti.

Le parti agiscono ciascuna in nome proprio e per conto proprio. Le presenti non creano né società semplice, né società di fatto, né rapporto di lavoro tra di esse.

Art. 2 bis — Detenzione e attribuzione dei fondi

L'incasso è operato tramite un istituto di pagamento regolamentato (Stripe). Le presenti designano indifferentemente tale istituto come « istituto di pagamento » o « Prestatore di pagamento ». Il pagamento del Cliente è incassato da tale istituto sul conto di Miamgo e, nello stesso movimento, attribuito al conto del Commerciante aperto presso il medesimo istituto, con la sola deduzione delle voci previste all'art. 5. Il Commerciante è designato come il commerciante del pagamento; il descrittore che figura sull'estratto del Cliente è il suo.

Tali deduzioni intervengono al momento dell'incasso o, per quanto riguarda le spese dell'istituto di pagamento il cui importo esatto è noto soltanto in seguito, dal momento della loro constatazione.

Tale attribuzione è determinata dall'operazione d'incasso medesima; Miamgo non può discostarsene e non acquisisce in alcun momento la libera disposizione delle somme spettanti al Commerciante. Tali somme non transitano per alcun conto bancario di Miamgo.

Il versamento al Commerciante interviene secondo l'art. 6.

Art. 3 — Iscrizione, verifica e ammissibilità

L'accesso è riservato agli esercizi commerciali con sede in Svizzera (sede svizzera, IBAN svizzero, numero di telefono +41, luoghi di ritiro in Svizzera), operanti in franchi svizzeri. Il Commerciante fornisce informazioni esatte e aggiornate e comprova le autorizzazioni necessarie alla sua attività (patente, autorizzazioni d'esercizio, conformità sanitaria).

La verifica dell'identità e della legalità (KYC delle persone, KYB delle imprese) è delegata al Prestatore di pagamento (Stripe): Miamgo non raccoglie né conserva alcun documento d'identità. L'incasso presuppone l'apertura e il mantenimento di un conto Stripe Connect (Express) a nome del Commerciante. La visibilità lato Cliente dipende dalla convalida da parte di Stripe e dalla completezza del contenuto (prodotti, luogo, orari, informazioni obbligatorie).

Art. 4 — Catalogo, prezzi e disponibilità

Il Commerciante fissa liberamente i propri prezzi (IVA inclusa) e compone la propria offerta. Mantiene aggiornata la disponibilità e definisce i propri orari, la propria Finestra di ordinazione (cut-off) e la propria Finestra di ritiro. Il Commerciante è responsabile dell'esattezza delle informazioni visualizzate (descrizioni, allergeni, provenienza, prezzi).

Art. 5 — Remunerazione di Miamgo e modalità di percezione

La remunerazione di Miamgo comprende quattro voci. I loro importi figurano esclusivamente nelle Condizioni tariffarie, ad eccezione del prezzo dell'abbonamento, che figura nell'offerta accettata dal Commerciante:

a) Abbonamento — canone periodico, indipendente dal volume delle vendite, dovuto dal solo Commerciante che ha accettato un'offerta di abbonamento; esso riduce gli importi delle voci b) e c) nella misura indicata da tale offerta (art. 5 bis).

b) Importo per vendita registrata — importo fisso per ogni vendita incassata tramite la Piattaforma, indipendente dall'importo della vendita. Le Condizioni tariffarie possono fissare un importo per la vendita al banco e un importo per il preordine; in entrambi i casi l'importo è fisso e non dipende dall'importo della vendita.

c) Importo per apporto di cliente — importo fisso dovuto quando un Ordine proviene da un Cliente che non aveva mai ordinato presso il Commerciante tramite la Piattaforma. Un'offerta di abbonamento accettata dal Commerciante può includere, per mese civile, un numero di apporti fatturati all'importo della voce b); oltre tale numero, e in mancanza di offerta accettata, l'importo della presente voce si applica a ciascun apporto. Non esiste alcun massimale del numero di apporti fatturabili.

d) Spese dell'istituto di pagamento — riaddebitate al costo reale, senza margine, quali risultano dalla transazione di saldo (BalanceTransaction) di ciascun incasso.

Le voci a), b) e c) sono importi fissi: nessuna di esse è calcolata in percentuale dell'importo delle vendite del Commerciante. La voce d) è la ripercussione, al costo effettivo e senza margine, di una spesa fissata dall'istituto di pagamento; il suo tariffario è quello di tale istituto e può comprendere una parte proporzionale all'importo incassato. Miamgo non trattiene nulla su tale voce. La remunerazione copre i servizi del marketplace (messa in contatto, catalogo, gestione degli ordini, strumento di ritiro, incasso, supporto); essa non remunera un servizio di pagamento autonomo.

Modalità di percezione. Le voci b), c) e d) sono prelevate al momento dell'incasso, mediante trattenuta sugli importi incassati per conto del Commerciante in esecuzione del mandato di cui all'art. 2; il Commerciante vi acconsente espressamente. La voce a) è incassata direttamente dall'istituto di pagamento sul mezzo di pagamento del Commerciante e non dà luogo ad alcuna trattenuta.

Per trattenuta all'incasso si intende ogni prelievo operato sul provento di una vendita prima della sua messa a disposizione del Commerciante, indipendentemente dal fatto che l'importo sia determinato al momento dell'incasso o soltanto quando l'istituto di pagamento lo ha accertato. Una trattenuta non è mai un credito distinto: essa non può essere reclamata al Commerciante una seconda volta.

Nessun altro importo può essere trattenuto sulle somme incassate per conto del Commerciante senza che le presenti o le Condizioni tariffarie lo prevedano espressamente.

Rimborso di spese. Le spese di contestazione (art. 8 bis.3) e le spese di versamento settimanale (art. 6 e n. 6 bis delle Condizioni tariffarie) non sono una remunerazione di Miamgo; sono dovute soltanto al costo reale, senza margine, a titolo di rimborso di spese (art. 402 CO). Le spese di versamento settimanale non sono mai trattenute sulle somme incassate per conto del Commerciante.

IVA. Allo stato attuale, il gestore non è assoggettato all'IVA (cifra d'affari determinante inferiore a CHF 100'000, art. 10 LIVA); la remunerazione è pertanto fatturata senza IVA e nessun documento emesso a nome di Miamgo — fattura, riepilogo, ricevuta o scontrino, anche se prodotto dall'istituto di pagamento — reca menzione dell'imposta. Il trattamento IVA delle vendite effettuate tramite la Piattaforma segue la LIVA, inclusa l'imposizione delle piattaforme (art. 20a LIVA); a tal riguardo, la cifra d'affari eventualmente attribuibile al gestore è presa in considerazione ai fini del suo assoggettamento. Il gestore sorveglia tale soglia e, qualora divenga assoggettato, adatta la fatturazione a decorrere dalla data dell'assoggettamento, senza effetto sui documenti anteriori.

Art. 5 bis — Abbonamento

L'abbonamento risulta unicamente dall'accettazione espressa di un'offerta che Miamgo trasmette al Commerciante. Tale offerta indica, in cifre e per questo solo Commerciante, il prezzo, il numero di apporti inclusi per mese civile, la durata durante la quale tale prezzo e tale numero sono garantiti, e le prestazioni comprese (n. 5 delle Condizioni tariffarie). Durante tale durata, Miamgo non può modificare né il prezzo né il numero di apporti inclusi; tale durata non crea alcun impegno di durata a carico del Commerciante, che è vincolato soltanto, fino alla sua scadenza, dal periodo annuale da lui scelto e pagato anticipatamente (cpv. 4). Alla scadenza del periodo di abbonamento, l'abbonamento prosegue senza interruzione e il Commerciante sceglie la periodicità del periodo successivo, mensile o annuale; quando il periodo che si conclude è annuale, Miamgo ne informa il Commerciante almeno sessanta (60) giorni prima della sua scadenza, indicando la data, l'importo mensile e l'importo annuale applicabili e il termine per la scelta. In mancanza di scelta, l'abbonamento prosegue su base mensile, al prezzo mensile di riferimento indicato nell'offerta, disdicibile per la fine di ogni mese civile, senza preavviso, senza spese e senza penalità; dal silenzio del Commerciante non può risultare alcun periodo annuale pagato anticipatamente, e il Commerciante può passare alla periodicità annuale in ogni tempo. Durante la durata garantita, il rinnovo non comporta alcuna modifica del prezzo né del numero di apporti inclusi, qualunque sia la periodicità scelta, e la scadenza della durata garantita non ne è differita; alla sua scadenza, e in mancanza di accettazione espressa di una nuova offerta, gli importi delle Condizioni tariffarie si applicano nuovamente per intero. L'offerta è presentata e accettata nelle stesse forme delle presenti; Miamgo registra il testo dell'offerta quale è stato presentato al Commerciante, con i suoi valori numerici, nonché la sua impronta. In deroga alla prima frase del presente capoverso, l'abbonamento di base è dovuto da ogni Commerciante dal momento in cui il suo conto è in grado di incassare. Esso è presentato al Commerciante prima dell'apertura del suo conto, in un'offerta che indica il suo prezzo e le prestazioni comprese, e la sua accettazione condiziona l'accesso all'incasso. Non è dovuto per alcun periodo anteriore a tale capacità di incassare. Gli altri abbonamenti restano disciplinati dalla prima frase del presente capoverso e risultano unicamente dall'accettazione espressa di un'offerta determinata.

L'abbonamento è incassato dall'istituto di pagamento per conto di Miamgo. In caso di prelievo non riuscito, Miamgo ne informa il Commerciante e gli assegna un termine di dieci (10) giorni per regolarizzare. In difetto, Miamgo può sospendere l'accesso alle funzionalità della Piattaforma. Tale sospensione non può in alcun caso consistere nel trattenere fondi incassati per conto del Commerciante né nell'interrompere il versamento degli importi maturati, che restano dovuti. Essa non può nemmeno impedire l'esecuzione degli Ordini già pagati dai Clienti, che sono onorati fino al loro compimento. Essa non comporta di per sé né la disdetta dell'abbonamento né la modifica dell'offerta accettata, e cessa con la regolarizzazione; in mancanza di regolarizzazione, Miamgo può disdire il contratto secondo l'art. 15 o, se le circostanze lo giustificano, per motivi gravi. Il Commerciante registra e mantiene valido un mezzo di pagamento — TWINT o carta — che consenta il prelievo automatico dell'abbonamento; l'assenza di un mezzo di pagamento valido equivale a un prelievo non riuscito ai sensi del presente capoverso.

Il Commerciante può disdire il suo abbonamento per la fine del periodo in corso, senza preavviso, senza spese di pratica e senza penalità. Ogni altro cambiamento di abbonamento — prezzo, apporti inclusi o prestazioni — presuppone l'accettazione espressa di una nuova offerta; nessun preavviso è richiesto, poiché il preavviso dell'art. 15 concerne unicamente la disdetta del contratto. La scelta della periodicità offerta al Commerciante alla scadenza di un periodo, ai sensi del cpv. 1, non è un cambiamento di abbonamento: essa non modifica né il prezzo, né il numero di apporti inclusi, né le prestazioni, né la durata garantita, e non richiede alcuna nuova offerta; essa è registrata con la sua data e confermata al Commerciante per scritto. Ogni calcolo proporzionale si intende pro rata temporis sulla durata residua del periodo pagato; l'importo esatto è visualizzato al Commerciante prima che egli confermi, ed è tale importo che è dovuto.

L'abbonamento a periodicità annuale non è rimborsabile. Se è disdetto dal Commerciante, o da Miamgo con il preavviso dell'art. 15, anche in seguito al rifiuto di una revisione sfavorevole (art. 7), esso resta in vigore, con tutte le prestazioni comprese, fino alla scadenza del periodo annuale pagato, e termina a tale data; nessun importo è rimborsato, né in proporzione né sotto forma di credito. L'abbonamento remunera la messa a disposizione, per il periodo pagato, della Piattaforma e delle prestazioni comprese; la revoca del mandato all'incasso, possibile in ogni tempo (art. 404 CO), pone fine all'incasso ma non a tale messa a disposizione, e non dà luogo ad alcun rimborso. In via eccezionale, quando Miamgo non può fornire il servizio fino a tale scadenza — cessazione della sua attività, ritiro di una prestazione compresa nell'offerta, indisponibilità duratura per una causa a essa imputabile, o disdetta immediata da parte di Miamgo senza motivo grave imputabile al Commerciante —, il prezzo pagato è rimborsato in proporzione ai mesi civili non iniziati alla data in cui il servizio cessa. Nessun rimborso è dovuto quando il contratto termina per un motivo grave imputabile al Commerciante. La periodicità annuale può essere scelta, all'accettazione di un'offerta come al rinnovo, soltanto se il Commerciante accetta, con un atto espresso e distinto, che essa non è rimborsabile; tale atto è registrato con il testo presentato e, se nota, la data di scadenza. Il saldo di un credito riportato ai sensi dell'offerta non rientra nel presente capoverso; esso è rimborsato secondo l'offerta.

Quando il periodo che si conclude è annuale, l'importo del rinnovo è prelevato dieci (10) giorni prima della sua scadenza; la periodicità e l'importo sono fissati il giorno precedente tale prelievo. Il Commerciante è informato del rinnovo, dei due importi e del termine per la scelta sessanta (60) giorni prima della scadenza, e sollecitato trenta (30) e quindici (15) giorni prima. In periodicità mensile, l'importo di ciascun mese civile è prelevato all'inizio dello stesso.

Una disdetta notificata dopo tale blocco non concerne il periodo il cui importo è stato prelevato. Se tale periodo è mensile, la disdetta ha effetto alla sua fine, senza rimborso. Se è annuale, il che presuppone la scelta espressa del Commerciante (cpv. 1 e 4), esso giunge alla sua scadenza e non è rimborsato (cpv. 4).

Art. 5 ter — Forniture di beni rientranti nell'art. 20a LIVA

Quando Miamgo è considerata fornitrice della prestazione ai sensi dell'art. 20a LIVA, la fornitura del Commerciante a Miamgo è esente (art. 23 cpv. 2 n. 13 LIVA).

Miamgo dà il suo accordo, ai sensi dell'art. 43a cpv. 1 OIVA, affinché il Commerciante iscritto nel registro dei contribuenti faccia figurare l'IVA sul documento relativo a tale fornitura. Tale accordo è dato per la durata del contratto e può essere ritirato soltanto per l'avvenire, per scritto, con un preavviso di trenta (30) giorni.

Il documento recante tale IVA è allestito da Miamgo in nome e per conto del Commerciante, per periodo di rendiconto, e messo a sua disposizione; il Commerciante può contestarlo per scritto entro trenta (30) giorni. In mancanza di contestazione, esso è ritenuto esatto. Miamgo deduce tale IVA a titolo di imposta precedente (art. 43a cpv. 2 OIVA).

Il Commerciante dichiara all'iscrizione se è iscritto nel registro dei contribuenti e comunica il suo numero IDE. Informa Miamgo senza indugio di ogni cambiamento. Miamgo verifica tale dichiarazione presso il registro pubblico dei contribuenti; una discordanza sospende l'apertura dell'incasso fino alla sua risoluzione.

Quando il Commerciante non è iscritto nel registro dei contribuenti e Miamgo, essa stessa iscritta nel registro, è considerata fornitrice della prestazione ai sensi dell'art. 20a LIVA, Miamgo resta sola debitrice dell'IVA dovuta sulla vendita al Cliente. Tale importo è contenuto nel prezzo pagato dal Cliente e non vi è aggiunto (art. 24 cpv. 6 lett. a LIVA): esso è pari, per ciascun articolo venduto, all'aliquota legale applicabile a tale articolo divisa per cento più tale aliquota, applicata al prezzo di tale articolo. Esso è trattenuto all'incasso ai sensi dell'art. 5, in aggiunta alle voci a) a d), e figura nel riepilogo mensile con, per aliquota, la sua base di calcolo e il suo importo.

Tale trattenuta non è una rimunerazione di Miamgo: essa corrisponde a un'imposta di cui Miamgo è la debitrice legale. Essa non si applica prima dell'iscrizione di Miamgo nel registro, cessa di pieno diritto se tale iscrizione termina, e cessa parimenti dal momento in cui il Commerciante comprova la propria iscrizione.

Art. 6 — Incasso e riversamento (importi maturati)

L'incasso è operato tramite Stripe Connect; i fondi sono detenuti sul saldo Stripe del Commerciante (art. 2 bis). Miamgo attiva il versamento (payout) verso il conto bancario del Commerciante per gli importi maturati.

Un importo è maturato quando, cumulativamente: (i) la prestazione ha avuto luogo (Ordine ritirato, o non ritirato = no-show); (ii) il termine di reclamo di 24 ore dopo la fine della fascia oraria è scaduto; (iii) nessun reclamo né contestazione è aperto; e (iv) il Commerciante è in regola (conto attivo).

Il versamento riguarda: importo incassato − rimborsi − importi trattenuti secondo l'art. 5. Un rimborso che interviene prima del versamento lo riduce in pari misura; qualsiasi reclamo aperto sospende il versamento degli importi interessati fino alla risoluzione. Gli importi sono calcolati in centesimi, con trasparenza delle spese realmente sostenute.

Vendita al banco. Si intende per vendita al banco la vendita il cui pagamento è effettuato sul posto, al momento della consegna, senza titolo di ritiro. Per una tale vendita, la prestazione è considerata avvenuta all'incasso e non decorre alcun termine di reclamo. Un importo è maturato non appena, cumulativamente: (i) il pagamento è incassato e confermato dall'istituto di pagamento; (ii) nessun reclamo né contestazione è aperto; e (iii) il Commerciante è in regola (conto attivo). Il versamento resta subordinato alla messa a disposizione effettiva dei fondi da parte dell'istituto di pagamento, i cui termini sono indipendenti da Miamgo. La maturazione non pone fine all'esposizione del Commerciante alle contestazioni bancarie, che restano disciplinate dall'art. 8 bis, anche dopo il versamento. Il presente capoverso disciplina la maturazione degli importi dovuti al Commerciante; non limita i diritti del Cliente in caso di difetto (art. 197 segg. CO).

Il Commerciante sceglie la cadenza del versamento, settimanale o mensile; nessuna cadenza più frequente è proposta. In mancanza di scelta, il versamento è settimanale. Il Commerciante può cambiare cadenza in ogni tempo; il cambiamento ha effetto dal primo versamento successivo alla richiesta. Il versamento mensile è gratuito, così come il primo versamento di ogni mese civile in cadenza settimanale; ciascuno dei versamenti successivi dello stesso mese dà luogo al rimborso della spesa di versamento, al costo reale e senza margine, secondo il n. 6 bis delle Condizioni tariffarie (art. 5).

Durante i primi trenta giorni successivi all'apertura dell'incasso, il versamento degli importi maturati avviene con uno scarto di sette (7) giorni. Tale misura è propria a questo periodo iniziale, è annunciata al Commerciante prima dell'apertura del suo conto e si applica una sola volta.

Art. 7 — Revisione tariffaria

Miamgo può rivedere le Condizioni tariffarie. Ogni revisione è classificata, al momento della sua pubblicazione, in una delle tre categorie seguenti, con riferimento ai soli parametri fatturabili contenuti nelle Condizioni tariffarie — l'importo per vendita registrata, l'importo per apporto di cliente e la rinuncia di Miamgo a riaddebitare le spese di contestazione (n. 7 delle Condizioni tariffarie):

a) favorevole — nessuno di tali parametri si sposta a detrimento del Commerciante e almeno uno si sposta a suo favore;

b) senza effetto tariffario — nessuno di tali parametri cambia;

c) sfavorevole — almeno uno di tali parametri si sposta a detrimento del Commerciante.

La classificazione risulta unicamente dal confronto dei parametri con quelli della versione applicabile al Commerciante. In caso di dubbio, la revisione è sfavorevole.

Una revisione delle Condizioni tariffarie non modifica né il prezzo né il numero di apporti inclusi di un'offerta di abbonamento che il Commerciante ha accettato, durante la durata garantita da quest'ultima, e non incide né sulla periodicità dell'abbonamento né sul suo rinnovo. Per le voci che tale offerta regola, la revisione si applica a tale Commerciante soltanto alla scadenza di tale durata.

Revisione favorevole. Essa si applica a tutti i Commercianti dalla sua entrata in vigore, senza accettazione: nessuno deve acconsentire a una riduzione di prezzo. Miamgo la notifica al Commerciante almeno dieci (10) giorni prima di tale data, indicando ogni parametro modificato, il suo valore anteriore e il suo valore nuovo. Il Commerciante può rifiutarla con una dichiarazione resa entro trenta (30) giorni dall'entrata in vigore o, se successiva, dalla notifica; la versione anteriore gli è allora ripristinata per le vendite successive alla sua dichiarazione. Le vendite anteriori restano fatturate secondo la revisione, senza alcuna pretesa complementare; se una di esse lo è stata a un importo superiore a quello della versione anteriore, la differenza gli è accreditata. Una revisione favorevole non può modificare alcuna disposizione delle Condizioni tariffarie diversa dai parametri fatturabili; una revisione che lo facesse ricade sotto la lettera b) o la lettera c).

Revisione senza effetto tariffario. Essa non modifica alcun importo dovuto. Si applica trenta (30) giorni dopo la sua notifica scritta; il Commerciante che vi si oppone entro tale termine resta vincolato alla versione da lui accettata.

Revisione sfavorevole. Essa è notificata per iscritto almeno sessanta (60) giorni prima della sua entrata in vigore, con l'indicazione di quanto cambia. Essa si applica unicamente al Commerciante che l'accetta. Il Commerciante che non l'accetta resta vincolato alla versione da lui accettata, senza sospensione, senza restrizione del servizio e senza altra conseguenza. Egli può altresì disdire senza spese secondo l'art. 15; la versione da lui accettata gli resta applicabile fino alla fine del contratto. Resta riservato il diritto di Miamgo di disdire il contratto secondo l'art. 15. Un abbonamento annuale in corso segue in ogni caso l'art. 5 bis cpv. 4: esso giunge alla scadenza del periodo pagato e non è rimborsato.

Il Commerciante può rinunciare per iscritto al preavviso di sessanta giorni per una revisione determinata. La rinuncia è espressa, concerne tale sola revisione e non vale per quelle successive.

La revisione delle Condizioni tariffarie non comporta modifica delle presenti e non apre alcuna nuova accettazione delle medesime.

Art. 7 bis — Riepilogo mensile, fattura e documenti

Miamgo trasmette mensilmente al Commerciante un documento che riepiloga gli importi di cui all'art. 5 per il periodo trascorso. Tale documento distingue espressamente gli importi già percepiti — mediante trattenuta all'incasso o incasso diretto — da quelli ancora da pagare, e richiede il pagamento solo per questi ultimi. Un importo già percepito non può essere richiesto una seconda volta.

Tale documento, qualunque sia la sua denominazione, vale come fattura ai sensi dell'art. 3 lett. k LIVA. Lo stesso vale per ogni ricevuta emessa a nome di Miamgo dall'istituto di pagamento. Dall'assoggettamento del gestore, questi documenti recano le indicazioni dell'art. 26 cpv. 2 LIVA; fino a quel momento, non recano alcuna menzione dell'imposta (art. 5).

Il riepilogo è accompagnato dal dettaglio delle vendite prese in considerazione, in una forma che consenta al Commerciante di ricontarle da sé. Tale dettaglio indica, per ciascuna vendita, l'importo delle spese dell'istituto di pagamento effettivamente sostenute, così come letto sulla transazione di saldo. Nessuna stima e nessun tasso medio può sostituirvisi.

Ogni importo è ricondotto alla versione delle Condizioni tariffarie in vigore alla data della vendita interessata e, per l'abbonamento, all'offerta allora in vigore. Una revisione tariffaria non ritariffa mai un periodo anteriore alla sua entrata in vigore.

In caso di disdetta, è redatto un riepilogo di chiusura per il periodo iniziato, accompagnato dal dettaglio completo dello storico del Commerciante. Non sono applicate né penali, né spese di uscita, né trattenute.

Art. 8 — Annullamenti, rimborsi e riaddebito (MerchantDebit)

Annullamento da parte del Commerciante (indisponibilità): il Cliente è integralmente rimborsato. Miamgo effettua il rimborso tramite il Prestatore di pagamento (reverse transfer), con restituzione al Commerciante degli importi trattenuti secondo l'art. 5 a titolo della vendita annullata. Le spese di trattamento effettivamente sostenute (lette sulla transazione di saldo / BalanceTransaction del Prestatore) sono riaddebitate al Commerciante sotto forma di addebito (MerchantDebit) al costo reale, senza margine.

Miamgo non preleva mai importi arbitrari o forfettari non giustificati presso il Prestatore di pagamento; solo le spese reali sono ripercosse.

Mancato ritiro (no-show) di un Ordine pagato e pronto: nessun rimborso al Cliente; l'importo è riversato al Commerciante, al netto degli importi trattenuti secondo l'art. 5.

Art. 8 bis — Contestazioni bancarie (chargeback)

8 bis.1 — Addebito del Commerciante. In caso di contestazione di un pagamento da parte di un Cliente presso la propria banca (chargeback), l'importo contestato e le spese associate sono addebitati al Commerciante, anche quando la vendita è già stata versata sul suo conto bancario. Il recupero si opera mediante imputazione sui versamenti successivi, nei soli limiti dell'importo contestato e delle spese di contestazione (8 bis.3), e, se necessario, mediante addebito sul conto bancario del Commerciante (8 bis.4); esso non autorizza alcun'altra trattenuta. Una contestazione può sopravvenire diversi mesi dopo la vendita; il Commerciante ne è informato e può fornire elementi per contestarla.

8 bis.2 — Riserva. Miamgo può applicare una riserva temporanea sui versamenti di un Commerciante che presenta una sinistrosità anomala, secondo modalità notificate.

8 bis.3 — Spese di controversia. Oltre all'importo contestato, le spese di contestazione effettivamente sostenute da Miamgo presso l'istituto di pagamento, compresa la spesa di controversia fissa (attualmente dell'ordine di CHF 20.–) possono essere riaddebitate al Commerciante al costo reale, senza margine, a titolo di rimborso spese (e non di pena convenzionale) (art. 402 CO). Se tale spesa è ulteriormente rimborsata a Miamgo (in particolare in caso di esito favorevole della contestazione), è riaccreditata al Commerciante (art. 400 CO).

Miamgo rinuncia a riaddebitare tale spesa di controversia fino alla data di accettazione delle presenti da parte del Commerciante; tale rinuncia si estingue a tale data. A decorrere da tale data, la spesa è riaddebitata al costo effettivo, senza margine, e riaccreditata se l'istituto di pagamento la restituisce. Un Commerciante la cui accettazione è posteriore a tale data non beneficia di alcuna rinuncia.

8 bis.4 — Saldi negativi. Quando il saldo del conto del Commerciante presso l'istituto di pagamento diventa negativo, in particolare dopo una contestazione bancaria, un rimborso o una ripresa di trasferimento, il Commerciante autorizza l'istituto di pagamento ad addebitare l'importo corrispondente sul conto bancario che ha registrato. Tale autorizzazione è una condizione del mantenimento dell'incasso. Se l'addebito non può essere eseguito, l'importo è fatturato al Commerciante.

8 bis.5 — Misure dell'istituto di pagamento. Secondo il contratto concluso tra Miamgo e l'istituto di pagamento, quest'ultimo sopporta le perdite risultanti dalle contestazioni bancarie e dai saldi negativi. A tale titolo esso può, di propria iniziativa e senza l'accordo di Miamgo: esigere una riserva sugli importi incassati, rallentare o sospendere i versamenti, chiedere al Commerciante documenti o spiegazioni e contattarlo direttamente, nonché limitare o chiudere il suo conto.

Miamgo informa il Commerciante di ogni misura di cui ha conoscenza, gli trasmette senza indugio quanto riceve e lo assiste nei suoi scambi con l'istituto di pagamento. Essa non può tuttavia né revocare, né modificare, né sospendere tali misure: tale potere appartiene al solo istituto di pagamento.

Qualunque sia la misura, gli Ordini già pagati dai Clienti sono onorati fino al loro compimento, e il Commerciante conserva l'accesso ai suoi dati e alla loro esportazione.

Art. 9 — Obblighi del Commerciante relativi ai Prodotti

Il Commerciante garantisce la qualità, la sicurezza alimentare (LDerr), l'igiene (ODerr), l'informazione sugli allergeni e la conformità dei Prodotti, nonché il possesso delle autorizzazioni richieste (federali, cantonali, comunali). Assume la garanzia per i difetti (art. 197 segg. CO) verso il Cliente.

Il Commerciante dichiara di detenere l'insieme delle autorizzazioni richieste, si impegna a ritirare le proprie offerte qualora ne perda una, e tiene indenne Miamgo da qualsiasi pretesa di Clienti, di terzi o di autorità derivante dai Prodotti o dal mancato rispetto delle norme che gli incombono. Su segnalazione di un'autorità o di un terzo credibile, Miamgo può sospendere immediatamente l'offerta interessata; la riattivazione presuppone una regolarizzazione.

In caso di reclamo di un Cliente (art. 12 delle CGV Clienti), il Commerciante vi risponde entro un termine di 48 ore; in mancanza di accordo, Miamgo arbitra e rende una decisione motivata, suscettibile di dar luogo a un rimborso totale o parziale al Cliente.

Art. 10 — Obblighi di Miamgo

Miamgo fornisce la Piattaforma (obbligazione di mezzi), il servizio d'incasso, un supporto di primo livello e la trasparenza degli importi. Essa attua misure di sicurezza appropriate e si adopera per assicurare una ragionevole disponibilità, senza garantire un accesso ininterrotto.

Art. 11 — Responsabilità

Miamgo non risponde dei Prodotti né della loro preparazione. La sua responsabilità è limitata ai danni diretti, restando riservati la colpa grave e il dolo (art. 100 CO). Il Commerciante sopporta la responsabilità della propria attività di vendita e della conformità dei propri Prodotti.

Art. 12 — IVA e obblighi fiscali del Commerciante

Il Commerciante è l'unico responsabile dei propri obblighi fiscali e sociali (IVA, imposte, assicurazioni sociali) e fornisce un profilo IVA esatto, tenuto aggiornato. Miamgo può informarlo quando le sue vendite si avvicinano alle soglie legali (in particolare CHF 100'000 di cifra d'affari), senza che ciò dispensi il Commerciante dalla propria valutazione del suo assoggettamento. Il trattamento IVA del rapporto segue la LIVA (cfr. art. 5; imposizione delle piattaforme, art. 20a LIVA).

Art. 13 — Protezione dei dati

Ciascuna parte è titolare del trattamento per le proprie finalità e rispetta la nLPD. Il Commerciante utilizza i dati dei Clienti unicamente per l'esecuzione degli Ordini. Per i trattamenti che Miamgo opera per conto del Commerciante, si applica un rapporto di trattamento da parte di un responsabile (art. 9 nLPD); le parti concludono, se del caso, un allegato di trattamento dei dati (DPA). Per il resto, si applica l'Informativa sulla privacy di Miamgo.

L'accettazione delle presenti non comporta alcun consenso a un trattamento di dati che ne presupponga uno; tale consenso è raccolto separatamente e può essere revocato in ogni momento.

Liste di indirizzi importate. Le liste di indirizzi che il Commerciante importa sono trattate da Miamgo in qualità di responsabile del trattamento, per le sole finalità che il Commerciante determina e conformemente alle sue istruzioni. Un contratto scritto distinto ne disciplina l'oggetto, la durata, le misure di sicurezza, il ricorso eventuale a ulteriori responsabili, l'assistenza dovuta al Commerciante e la sorte dei dati alla fine del trattamento; esso è concluso prima di ogni importazione.

Gli indirizzi che la persona interessata ha essa stessa iscritto a una comunicazione di Miamgo rientrano nel trattamento proprio di Miamgo, non sono oggetto del capoverso precedente e non sono cancellati alla fine del contratto. Tale iscrizione risulta esclusivamente da un atto della persona interessata e mai da un'importazione. Miamgo può inserire un invito a tale iscrizione in una comunicazione del Commerciante soltanto con l'accordo scritto di quest'ultimo.

Per le proprie esigenze di gestione del rischio e di conformità, l'istituto di pagamento tratta i dati del Commerciante in qualità di titolare del trattamento indipendente; il Commerciante può esercitare i suoi diritti direttamente presso di esso.

Art. 14 — Marchio e proprietà intellettuale

Il Commerciante autorizza Miamgo a utilizzare il proprio nome, il proprio logo e i propri elementi visivi ai soli fini di presentazione e commercializzazione della sua offerta sulla Piattaforma. Ciascuna parte conserva i propri diritti di proprietà intellettuale. Non è operata alcuna cessione.

Art. 15 — Durata e disdetta

Il contratto è concluso per una durata indeterminata. Ciascuna parte può disdirlo mediante un preavviso di trenta (30) giorni, senza pregiudizio degli Ordini in corso né degli importi maturati, che sono saldati. Quando il Commerciante è titolare di un abbonamento annuale, la disdetta da parte di Miamgo ha effetto al più presto alla scadenza del periodo annuale pagato; il servizio è mantenuto fino ad allora, e l'abbonamento non è rimborsato, fatta salva l'eccezione dell'art. 5 bis cpv. 4. Essendo il mandato all'incasso revocabile in ogni tempo (art. 404 CO), la disdetta in tempo inopportuno obbliga al risarcimento nei limiti di tale disposizione. È riservata la disdetta immediata per motivi gravi. Le contestazioni bancarie successive restano disciplinate dall'art. 8 bis.

Miamgo rinuncia al preavviso di trenta giorni del capoverso precedente per la disdetta esercitata dal Commerciante: questi può disdire in ogni tempo, senza preavviso, senza spese e senza penalità, con effetto alla fine del mese civile in corso, in deroga all'art. 5 bis cpv. 3 e in favore del Commerciante. Quando il Commerciante è titolare di un abbonamento annuale, la disdetta ha effetto alla scadenza del periodo annuale pagato, e l'abbonamento non è rimborsato (art. 5 bis cpv. 4). Il preavviso di trenta giorni resta applicabile alla disdetta esercitata da Miamgo.

Dopo la fine del contratto, il conto del Commerciante presso l'istituto di pagamento resta soggetto a restrizione per centoventi (120) giorni, al fine di permettere il trattamento delle contestazioni bancarie e dei rimborsi tardivi. Durante tale periodo, il Commerciante mantiene valido l'IBAN registrato; in difetto, gli importi che avrebbero dovuto essere addebitati gli sono fatturati. Al termine di tale periodo, detto conto è chiuso. La chiusura non pone fine alla conservazione dei documenti e dei dati che la legge impone di conservare, in particolare i documenti contabili (art. 958f CO); essi sono conservati per la durata legale secondo l'Informativa sulla privacy, poi cancellati o resi anonimi.

Un saldo residuo dovuto dal Commerciante inferiore a CHF 7.00 non è richiesto.

Art. 16 — Uscita onorevole (buona fede)

In caso di cessazione, le parti assicurano una transizione leale: gli Ordini in corso sono onorati, gli importi maturati sono riversati, i dati sono restituiti o anonimizzati, e non è applicata alcuna penalità sproporzionata.

Art. 17 — Modifica delle CGV Commercianti

Le modifiche delle presenti sono comunicate per iscritto almeno trenta (30) giorni prima della loro entrata in vigore; quelle delle Condizioni tariffarie seguono l'art. 7. Una modifica delle presenti si applica unicamente al Commerciante che l'accetta; il Commerciante che non l'accetta resta vincolato alla versione da lui accettata, senza sospensione e senza restrizione del servizio. Resta riservato il diritto di ciascuna parte di disdire il contratto secondo l'art. 15.

Le modifiche che richiedono l'accettazione del Commerciante gli sono sottoposte individualmente, con indicazione di ciò che cambia. Il Commerciante può in ogni momento consultare e ottenere copia della versione che ha accettato, con la data della sua accettazione.

Le presenti sono pubblicate in più lingue. Ciascuna versione vincola il Commerciante che l'ha accettata. In caso di divergenza tra le versioni, fa fede nei suoi confronti quella che gli è stata effettivamente presentata.

Art. 18 — Buona fede, equilibrio e nullità parziale

Le presenti sono interpretate secondo la buona fede (art. 2 CC) e ricercano un equilibrio leale delle prestazioni. Se una clausola è nulla, le altre sussistono e la clausola è sostituita da una disposizione lecita di effetto equivalente.

Art. 19 — Composizione delle controversie e foro

In caso di controversia, le parti ricercano dapprima in buona fede una soluzione mediante comunicazione diretta, poi mediante conciliazione (art. 197 segg. CPC) o mediazione. È applicabile il diritto svizzero. Il foro è fissato presso i tribunali di Basilea (sede di Miamgo), essendo ammessa la proroga di foro tra imprese (art. 17 CPC); in mancanza, si applica il foro ordinario dell'art. 10 CPC.

Art. 20 — Disposizione transitoria: Commercianti vincolati da una convenzione particolare

Il Commerciante vincolato da una convenzione particolare anteriore, segnatamente la Convenzione commerciante pilota, è informato in modo specifico, nel momento in cui le presenti gli sono sottoposte, che la loro accettazione comporta la sostituzione delle disposizioni finanziarie di tale convenzione con l'art. 5 delle presenti e con le Condizioni tariffarie. Tale informazione è distinta dal testo delle presenti e designa nominativamente la disposizione sostituita.

In mancanza di tale informazione specifica, la convenzione particolare continua a prevalere sulle presenti quanto a tali disposizioni, conformemente al suo preambolo.

Le altre disposizioni della convenzione particolare — segnatamente la sua durata, i suoi obiettivi e indicatori, il suo preavviso di disdetta, il diritto applicabile e il foro — restano invariate.

La rinuncia di Miamgo a riaddebitare le spese di contestazione durante la fase pilota, ove la convenzione particolare la preveda, termina alla data di accettazione delle presenti; le spese di contestazione sono da allora disciplinate dall'art. 8 bis.3 e dal n. 7 delle Condizioni tariffarie. L'informazione specifica del cpv. 1 lo menziona.

La sostituzione produce effetto solo per le vendite posteriori all'accettazione. Le vendite anteriori restano rette dalle disposizioni finanziarie della convenzione particolare nel loro tenore anteriore.

Accettazione ed entrata in vigore

Versione 3.5 — stabilita il 13 ottobre 2026. Essa sostituisce la versione 3.4.

Le presenti e le Condizioni tariffarie che le completano sono accettate dal Commerciante online, mediante un atto espresso e distinto da ogni altra azione. La validità di tale accettazione non è subordinata ad alcuna forma particolare (art. 11 cpv. 1 CO), fatta salva una forma che fosse riservata da una convenzione particolare conclusa tra le Parti (art. 16 cpv. 1 CO).

Miamgo registra, per ogni accettazione: il testo esattamente presentato e la sua impronta, la versione, la lingua, la data e l'ora, nonché l'identità della persona fisica che ha accettato. Il Commerciante riceve un esemplare della versione che ha accettato e può ottenerne copia in ogni momento, con la data della sua accettazione (art. 17).

Le Condizioni tariffarie si applicano, dalla sua accettazione, al Commerciante che non era vincolato da alcuna tariffa anteriore. Per il Commerciante già vincolato da una tariffa, il passaggio alla nuova tariffa segue l'art. 7, secondo la categoria in cui ricade la revisione. In ogni caso, la nuova tariffa si applica unicamente alle vendite posteriori alla sua entrata in vigore nei suoi confronti.

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Termini e condizioni per i Commercianti — Miamgo