Condizioni tariffarie — Commercianti
Versione 1.8 — In vigore dal 10.10.2026
Impronta di integrità (SHA-256) : f683514e01b14c5ab0a7c6279a970dc351c22830e9afcf55d4d6e84e72c5e2d9
Allegato alle CGV Commercianti Miamgo · Versione 1.8 — 13 ottobre 2026
1 — Portata e gestore
Le presenti Condizioni tariffarie contengono gli importi dovuti dal Commerciante. Esse costituiscono parte integrante delle CGV Commercianti nella versione accettata dal Commerciante, il cui art. 5 fissa la natura delle voci e le modalità della loro percezione. Tutti gli importi si intendono in franchi svizzeri.
Il servizio è gestito da Stéphane Decor, Spalenring 63, 4055 Basilea, contact@miamgo.shop (gestore del servizio «Miamgo», di seguito «Miamgo»); «Miamgo» è una denominazione commerciale e non designa una società distinta.
Allo stato attuale, il gestore non è assoggettato all'IVA (art. 10 LIVA): nessun importo è maggiorato dell'imposta e nessun documento emesso a nome di Miamgo ne fa menzione. Qualora il gestore divenga assoggettato, ne informa il Commerciante non appena l'assoggettamento è constatato e al più tardi sulla prima fattura interessata; poiché l'assoggettamento risulta dalla legge, non può essere garantito alcun preavviso.
Al Commerciante è presentata, ed egli può scaricare in ogni momento, la versione delle presenti a lui applicabile e la data della sua accettazione — e non l'ultima versione pubblicata. Lo stesso vale per ogni offerta di abbonamento da lui accettata.
2 — Mese civile e fuso orario
Ogni conteggio previsto dalle presenti o da un'offerta di abbonamento — importi per vendita, apporti, apporti inclusi, riepilogo — si riferisce al mese civile, dal primo giorno alle ore 00.00 all'ultimo giorno alle ore 24.00, ora di Zurigo (fuso orario Europe/Zurich, ora estiva compresa).
Quando il momento tecnico di esecuzione di un'operazione si discosta da tale riferimento, il mese civile ai sensi del presente numero prevale per ogni importo dovuto e per ogni numero di apporti inclusi.
3 — Importo per vendita registrata
CHF 0.08 per vendita al banco incassata tramite la Piattaforma e CHF 0.30 per preordine, qualunque sia l'importo della vendita. Entrambi gli importi sono fissi e non dipendono dall'importo della vendita (art. 5 lett. b delle CGV Commercianti).
Una vendita è contata quando il pagamento è catturato e confermato dall'istituto di pagamento. Una vendita integralmente rimborsata è scomputata e gli importi percepiti a suo titolo sono restituiti al Commerciante; un rimborso parziale non ha effetto sull'importo dovuto, che è fisso.
Una vendita è contata una sola volta: una doppia registrazione tecnica, una ripetizione o un ricaricamento non danno luogo ad alcun importo supplementare. Una vendita priva dei dati minimi — commerciante, luogo, marca temporale e importo — non è contata.
4 — Importo per apporto di cliente
CHF 2.50 per preordine proveniente da un Cliente che non aveva mai ordinato presso il Commerciante tramite la Piattaforma. Tale importo sostituisce quello del n. 3 per tale transazione; non vi si aggiunge.
L'apporto è dovuto una sola volta per coppia Commerciante–Cliente. Esso presuppone un preordine e un Cliente identificato: una vendita al banco non apre mai un diritto all'apporto e, quando è la prima transazione della coppia, lo estingue definitivamente. Un preordine integralmente rimborsato non consuma il diritto all'apporto e l'importo percepito è restituito.
5 — Abbonamento
Miamgo può proporre al Commerciante un abbonamento che riduce gli importi dei n. 3 e 4. Un abbonamento risulta unicamente dall'accettazione espressa di un'offerta determinata. Tale offerta indica, in cifre e per questo solo Commerciante: il prezzo, il numero di apporti di clienti inclusi per mese civile, la durata durante la quale tale prezzo e tale numero sono garantiti, e le prestazioni comprese.
Durante la durata convenuta, né il prezzo né il numero di apporti inclusi sono modificati; tale durata vincola Miamgo e non crea alcun impegno di durata a carico del Commerciante, che è vincolato soltanto, fino alla sua scadenza, dal periodo annuale da lui scelto e pagato anticipatamente. Alla scadenza del periodo di abbonamento, l'abbonamento prosegue senza interruzione e il Commerciante sceglie la periodicità del periodo successivo, mensile o annuale; quando il periodo che si conclude è annuale, Miamgo lo informa almeno sessanta (60) giorni prima, con entrambi gli importi e il termine per la scelta. In mancanza di scelta, l'abbonamento prosegue su base mensile, disdicibile per la fine di ogni mese civile, e dal silenzio del Commerciante non può risultare alcun periodo annuale pagato anticipatamente. Alla scadenza della durata garantita, e in mancanza di accettazione espressa di una nuova offerta, gli importi dei n. 3 e 4 si applicano nuovamente per intero; Miamgo trasmette al Commerciante una nuova offerta prima di tale scadenza.
Le presenti continuano ad applicarsi a tutto ciò che l'offerta non regola. Il Commerciante può disdire il suo abbonamento per la fine del periodo in corso, senza preavviso né spese; l'abbonamento annuale non è rimborsabile (art. 5 bis cpv. 4 delle CGV Commercianti).
5 bis — Abbonamento di base
Ogni Commerciante è titolare dell'abbonamento di base, dovuto dal momento in cui il suo conto è in grado di incassare e mai prima. Il suo prezzo figura nell'offerta che gli è presentata prima dell'apertura del suo conto. Esso riduce gli importi dei n. 3 e 4 nella misura indicata da tale offerta. Il Commerciante può in ogni tempo accettare un'offerta per un altro abbonamento; non può rinunciare all'abbonamento di base senza disdire il contratto.
6 — Spese dell'istituto di pagamento
Riaddebitate al costo reale, senza margine, quali risultano dalla transazione di saldo (BalanceTransaction) di ciascun incasso, tanto per il preordine quanto per la vendita al banco. Nessuna stima, nessun tasso medio, nessun arrotondamento per eccesso.
L'importo realmente sostenuto per ciascuna vendita figura nel dettaglio allegato al riepilogo mensile (art. 7 bis delle CGV Commercianti).
Quando l'importo effettivo di tali spese è noto soltanto dopo l'incasso, la differenza tra le spese trattenute e le spese realmente sostenute nel corso del mese civile è riportata nel riepilogo di tale mese, in una sola riga, positiva o negativa, arrotondata al centesimo. Tale adeguamento non è una rimunerazione di Miamgo e non comporta alcun margine.
6 bis — Spese di versamento settimanale
Il versamento mensile è gratuito. In cadenza settimanale, il primo versamento di ogni mese civile è gratuito; ciascuno dei versamenti successivi dello stesso mese dà luogo al rimborso della spesa che l'istituto di pagamento fattura a Miamgo per tale versamento, al costo reale, senza margine, maggiorata unicamente della spesa d'incasso di tale rimborso. Un versamento che il Commerciante avvia egli stesso presso l'istituto di pagamento è trattato come un versamento successivo, qualunque sia la sua cadenza.
L'importo per versamento è stabilito ogni mese in base all'ultima fattura dell'istituto di pagamento e comunicato al Commerciante prima di ogni riscossione. Alla data delle presenti, l'istituto di pagamento non fattura alcuna spesa di versamento: l'importo è di CHF 0.00 e nulla è fatturato. Tale importo segue il costo reale; la sua evoluzione non costituisce una revisione ai sensi dell'art. 7 delle CGV Commercianti.
Prima della prima riscossione di un importo superiore a zero, e prima di ogni aumento, Miamgo ne informa con trenta (30) giorni di anticipo il Commerciante in cadenza settimanale, che può passare gratuitamente al versamento mensile, con effetto dal versamento successivo. L'importo non è mai trattenuto sulle somme incassate per conto del Commerciante: è riscosso secondo il n. 9 bis; in periodicità annuale, gli importi sono cumulati e fatturati non appena raggiungono CHF 5.00, altrimenti con il saldo di chiusura.
7 — Spese di contestazione
Rette dall'art. 8 bis.3 delle CGV Commercianti. Miamgo rinuncia a riaddebitarle fino alla data di accettazione delle presenti da parte del Commerciante; tale rinuncia si estingue a tale data. Fino ad allora, le spese di controversia sostenute da Miamgo figurano nel riepilogo mensile come riga informativa a CHF 0.00, con la data di estinzione quale risulta dall'accettazione. A decorrere da tale data, esse sono riaddebitate al costo effettivo, senza margine, e riaccreditate se l'istituto di pagamento restituisce la spesa di contestazione. Un Commerciante la cui accettazione è posteriore non beneficia di alcuna rinuncia.
8 — Ciò che non è fatturato
Nessuna spesa di iscrizione, di apertura del conto, di pratica, di formazione, di messa in servizio, di uscita o di disdetta. Nessuna penale. Nessun importo minimo fatturato al Commerciante: né cifra d'affari minima, né importo minimo per vendita, né forfait minimo. L'importo minimo d'ordine che le CGV Clienti impongono al Cliente, e che gli è indicato prima della convalida del suo ordine, non è un importo dovuto a Miamgo e non è contemplato dal presente numero. L'abbonamento di base del n. 5 bis non è né una spesa di iscrizione né un importo minimo: esso è la contropartita periodica delle prestazioni che l'offerta elenca.
9 — Modalità di percezione
----------------------------------------------------------------------- Voce Come è percepita Figura nel riepilogo ----------------------- ----------------------- ----------------------- Abbonamento Incassato dall'istituto Sì, come già percepito di pagamento sul mezzo di pagamento del Commerciante
Importo per vendita Trattenuto all'incasso Sì, come già percepito registrata
Importo per apporto di Trattenuto all'incasso Sì, come già percepito cliente
Spese dell'istituto di Trattenute all'incasso Sì, come già percepito pagamento
Spese di versamento Riportate sulla fattura Sì, prima di ogni settimanale di abbonamento prelievo successiva (n. 9 bis); mai trattenute all'incasso -----------------------------------------------------------------------
La trattenuta all'incasso si intende ai sensi dell'art. 5 delle CGV Commercianti: un prelievo operato sul provento di una vendita prima della sua messa a disposizione del Commerciante, sia che l'importo sia determinato al momento dell'incasso, sia non appena l'istituto di pagamento lo abbia stabilito.
Il riepilogo mensile dell'art. 7 bis delle CGV Commercianti non richiede alcun pagamento per le voci già percepite. Un importo già percepito non può essere richiesto una seconda volta.
9 bis — Canale di ripiego della percezione
Quando un importo dovuto a Miamgo non ha potuto essere trattenuto all'incasso — adeguamento del n. 6, restituzione eccedente, costo del prestatore non restituito — o non può esserlo — spese di versamento settimanale del n. 6 bis —, esso è riportato sulla fattura di abbonamento successiva come voce distinta, denominata in chiaro e dettagliata. Il Commerciante ne è informato nel riepilogo mensile prima di ogni prelievo. Un tale importo non è mai trattenuto sulle somme incassate per conto del Commerciante.
10 — Calcolo e arrotondamento
Gli importi sono calcolati in centesimi interi. Il totale di una riga è il prodotto della quantità per l'importo unitario; l'arrotondamento interviene una sola volta, a livello del riepilogo, mai vendita per vendita. Ogni conteggio si riferisce al mese civile del n. 2.
Quando le presenti prevedono un calcolo proporzionale, questo si intende pro rata temporis sulla durata restante del periodo pagato. L'importo esatto, fissato in centesimi interi, è visualizzato al Commerciante prima che egli confermi l'operazione; l'importo visualizzato è quello dovuto, qualunque sia la granularità del calcolo operato dal sistema.
11 — Entrata in vigore e revisione
Le presenti entrano in vigore, nei confronti di ciascun Commerciante, alla data della sua accettazione espressa se non era vincolato da alcuna tariffa anteriore, e alla data risultante dall'art. 7 delle CGV Commercianti in caso contrario. Esse si applicano solo alle vendite posteriori a tale data.
Esse sono rivedibili secondo l'art. 7 delle CGV Commercianti, che classifica ogni revisione e fissa il termine applicabile; il preavviso di una revisione sfavorevole è di sessanta (60) giorni, al quale il Commerciante può rinunciare per iscritto per una revisione determinata. La loro revisione non comporta modifica delle CGV Commercianti e non modifica alcuno dei valori numerici di un'offerta di abbonamento accettata durante la durata garantita da quest'ultima.
12 — Tariffa sperimentale
La presente tariffa è sperimentale. Essa è rivedibile di comune accordo al termine della fase pilota, o prima se le Parti lo ritengono necessario.
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